Nuove detrazioni fiscali: ora anche i mobili e l’adeguamento antisismico sono detraibili!

Importante novità riguarda l’inserimento della detrazione fiscale del 50% per la sostituzione dei mobili (tetto massimo 10.000 €) e l’adeguamento antisismico (tetto massimo 96.000 €) il tutto in 10 rate annuali.

detrazioni_fiscali_architetto_roveriLe detrazioni fiscali del 50% e del 55% (ora 65%) per la ristrutturazione degli immobili ed il conseguimento di efficienza energetica sono prorogati di sei mesi, fino al 31 dicembre 2013 per i privati mentre per i condomini sino al 30 Giugno 2014; confermati il tetti massimi di spesa:  96.000 euro e la ripartizione in dieci rate annuali per il 50% ed i tetti massimi per intervento specifico per il 65% vedi link (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnologie.htm).

Nota fondamentale riguarda chi può usufruire della detrazione del 50% per i mobili, infatti possono detrarre solo coloro che hanno avviato una ristrutturazione a partire dal 26 giugno 2012, mentre la scadenza è fissata al 31 dicembre 2013. È necessario però che i mobili siano destinati ad immobili oggetto di ristrutturazione. Ovviamente la procedura per la detrazione rimane invariata: pagamento tramite bonifico bancario con causale che faccia riferimento al DL 83/2012 e precedenti, conservazione di tutta la documentazione prodotta e copia della pratica edilizia.

i beneficiari rimangono sempre i titolari di proprietà, nuda proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) sull’immobile ristrutturato, soci di cooperative divise e indivise, inquilini e comodatari, soci delle società semplici, imprenditori individuali, limitatamente agli immobili non strumentali o merce, familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile oggetto dei lavori.

Gli interventi che beneficiano delle detrazioni sono:

per il 65%: https://www.archiroveri.com/wp-content/uploads/2013/04/guida-alla-detrazione-fiscale-50.pdf

per il 50%:  https://www.archiroveri.com/wp-content/uploads/2013/04/guida-alla-detrazione-fiscale.pdf
Alcune precisazioni utili:
La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili situati in edifici interamente interessati da restauro o ristrutturazione, purché l’immobile sia venduto dal soggetto costruttore entro sei mesi dalla fine dei lavori, ed è pari al 25% del prezzo risultante dall’atto di compravendita o di assegnazione, comunque entro l’importo massimo di 48.000 euro.

Se si ristruttura invece:

– inviare all’ASL, prima dell’inizio lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne quando la normativa relativa alla sicurezza nei cantieri in merito all’intervento da eseguire non prevede tale obbligo;
– pagamento delle spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, indicando causale del versamento, codice fiscale del soggetto che paga e codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento;
conservare ed esibire a richiesta degli uffici preposti tutti i documenti relativi ai lavori eseguiti sull’immobile oggetto della ristrutturazione.

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