Lombardia, classe energetica obbligatoria

Lombardia, classe energetica obbligatoria negli annunci di vendita o locazione degli immobili. Sanzioni a chi non rispetta le regole

Venerdì 11 marzo 2011 entra in vigore la Legge 21 febbraio 2011, numero 3 “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2011”, che, all’articolo 17 lettera d, introduce l’obbligo di inserire negli annunci di vendita o locazione immobiliare sia la classe energetica dell’edificio (o della singola unità abitativa) che l’indice di prestazione energetica espresso in Kwh/mq annuo (indicato nel certificato energetico). Di fatto il Consiglio regionale lombardo attraverso una legge impone per la prima volta, ed è la prima Regione in Italia a farlo, l’indicazione della classe energetica di un edificio in tutti gli annunci finalizzati alla vendita o all’affitto. L’obbligo riguarda non solo i cartelli affissi nelle agenzie immobiliari, ma anche gli avvisi su internet e sui quotidiani. Sanzioni da 1.000 a 5.000 euro per i contravventori. A livello nazionale l’obbligo scatterà dal 1° gennaio 2012, mentre in Regione Lombardia, anche se non è ancora nota la data esatta, tale controllo scatterà prima.

Lo scenario attuale è caratterizzato da una forte presenza di agenzie immobiliare sparse in maniera capillare su tutto il territorio, le quali gestiscono buona parte del mercato immobiliare. Per tanto se da un lato è possibile ipotizzare che tali agenzie siano informate sulle nuove direttive di legge e quindi in grado di evitare di incorrere in sanzioni economiche, che nella fattispecie vengono date dalla polizia locale di competenza del comune in cui è presente l’immobile, il singolo cittadino deve essere informato dei rischi in cui incorre, non dimentichiamo infatti che ancora oggi è possibile trovare numerosi annunci privati sia sui periodici che nelle bacheche di supermercati e centri commerciali. Per conclude si ricorda che attualmente, le indicazioni sulla performance energetica dell’abitazione (certificato energetico) sono già obbligatorie all’atto del rogito (obbligo dal 1° luglio 2009, il notaio in assenza del certificato non procede con l’atto) e alla stipula del contratto d’affitto o al rinnovo di quest’ultimo (obbligo dal 1°luglio 2010, l’assenza del certificato verificata dalle autorità determina sanzioni da 2.500 a 10.000 € per il proprietario).

Per informazioni: alexrove@alice.it, www.archiroveri.com

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